IL MARCHIO EUROPEO
Il marchio comunitario consente di potere ottenere, con un'unica domanda, una tutela
valida su tutto il territorio della Comunità Europea: (Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Romania,
Bulgaria, Cipro e quelli che eventualmente entreranno a farne parte). Questo sistema
di registrazione coesiste con quelli nazionali e quelli internazionali secondo l'Accordo
di Madrid.
L'Ufficio che
si occupa dei marchi comunitari ha sede ad Alicante in
Spagna. Una volta ricevuta una domanda, questo ufficio, provvede a effettuare un'ulteriore
RICERCA DI ANTERIORITA' tra i marchi comunitari
mentre ogni stato, a eccezione dell'Italia della Francia e della Germania, procede a effettuare una ricerca a livello nazionale. A seguito di ciò il marchio viene
pubblicato ed è possibile che vengano presentate opposizioni da parte di chi ritiene
di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato. Terminata positivamente
l'eventuale fase di opposizione il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi
indicate nella domanda. Tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo
di utilizzare quel nome su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni,
anche se poi è possibile procedere al suo rinnovo. Il marchio decade se non viene
utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione. Se la domanda
di registrazione di marchio comunitario non viene accettata per motivi esistenti
soltanto in alcuni paesi dell'unione la domanda può, in certi casi, essere convertita
in domanda nazionale negli altri stati in cui non sussiste questo impedimento. NORMATIVA:
Regolamento CE n. 404/94
del 20.12.1993.
APPROFONDIMENTI:
IL MARCHIO INTERNAZIONALE -
LA RICERCA DI ANTERIORITA' -
LE CLASSI MERCEOLOGICHE -
IL MARCHIO ITALIANO
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N.B.
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